Art. 24 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 22 aprile 1995
