Art. 32 — Ulteriori intese
Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
