I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art1 · fonte su Normattiva