Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Art. 1 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

ALLEGATO INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE PREAMBOLO La Repubblica italiana, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui discendono, al fine della presente intesa, i seguenti principi:

  • 1)il battesimo dei credenti e la pari responsabilita' di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
  • 2)il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
  • 3)la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell'ordinamento costituzionale dello Stato; considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non e' idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; convengono che la legge di approvazione della presente intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti, istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte. Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che: l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta, l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i principi della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese inerenti all'esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Articolo 1. (Abrogazione della normativa sui culti ammessi) 1. Con l'entrata in vigore nella legge di approvazione della presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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