Art. 14 — Regime tributario degli enti ecclesiastici
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attivita' dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza. Le attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 22 aprile 1995
