Art. 4 — Esercizio della libertà religiosa
L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Testo vigente dal 22 aprile 1995
