L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e' libero e senza limiti di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art6 · fonte su Normattiva