Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~art16 · fonte su Normattiva