Art. 15 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Regime tributario dell'UII
[2]1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. L'UII e tali organismi possono svolgere attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
