Art. 14 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI)
[1]Regime tributario dell'UBI
[2]1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
