Art. 1 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Allegato
[2]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
[3]INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA
[4]Preambolo. La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana (di seguito denominata UII), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonche' dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Considerato: che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; Convengono: che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UII, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.
[5]Art. 1.
[6]Autonomia dell'UII
[7]1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista (vedico, puranico, agamico), l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
