Art. 22 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Assegni corrisposti ai ministri di culto
[2]1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
