Art. 1
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
