La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime. In considerazione delle finalita' assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Al termine di ogni triennio successivo al 1987, un'apposita Commissione mista nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma al fine di predisporre eventuali modifiche.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~intesa-art29 · fonte su Normattiva