Art. 20
1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
