Lo Statuto dell'ebraismo italiano e' depositato dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima. Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~intesa-art19 · fonte su Normattiva