Art. 19 (Intesa) — Deposito dello Statuto
Lo Statuto dell'ebraismo italiano e' depositato dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima. Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione. Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformita' al testo depositato.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
