L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~intesa-art24 · fonte su Normattiva