Art. 27
1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. 2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero', soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario per le medesime.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
