1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. 2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero', soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario per le medesime.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art27 · fonte su Normattiva