1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art33 · fonte su Normattiva