1. Nulla e' innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunita' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art31 · fonte su Normattiva