Art. 15 (Intesa) — Cimiteri
I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunita' competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei. Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e' data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della legge e della tradizione ebraiche. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunita' o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunita' competente. Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
