Art. 14 (Intesa) — Edifici di culto
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunita' competente o dell'Unione. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunita' competente.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
