Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Art. 25 (Intesa) — Attività di religione e di culto e attività diverse
La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali. Agli effetti civili si considerano peraltro:
- a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica.
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
