Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia
Art. 14 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia)
Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
