1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

  • a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art26 · fonte su Normattiva