Art. 30 (Intesa) — Dipendenti dell'Unione e delle Comunità
Nulla e' innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunita' in atto al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
