Modalita' per il riconoscimento Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art12 · fonte su Normattiva