Art. 11 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI)
[1]Modalita' per il riconoscimento
[2]1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficienza. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
