Art. 26 — Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
