Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunita' di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art27 · fonte su Normattiva