Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Art. 22 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Attività di religione e di culto
1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
- a)attivita' di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
