Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
Art. 14 (Allegato)
[1]Attivita' di religione o di culto
[2]1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
