Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Art. 14 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art14 · fonte su Normattiva