Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Art. 14 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Attività di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
