Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 15 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Attività di religione o di culto e diverse

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art15 · fonte su Normattiva