Art. 25 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Regione tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero', soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
