Art. 3 — Riconoscimento dell'autonomia della CELI
La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della CELI e delle comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunita', si svolgono senza ingerenza statale. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
