In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art2 · fonte su Normattiva