Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in confomita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art33 · fonte su Normattiva