Art. 6 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunita' della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e' presbiteri delle Comunita' della CELI. 2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
