Art. 24 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
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1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Chiesa Apostolica in Italia, concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi. 3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa Apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa Apostolica in Italia.
Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026
