Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazione di orario. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art6 · fonte su Normattiva