Art. 2 (Allegato)
[1]Ministri di culto
[2]1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale. 2. Ai fini della presente intesa per ministri di culto si intendono i sacerdoti. 3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero. 4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
