Art. 19 — Mutamenti degli enti della Diocesi
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalita' giuridica dell'ente stesso. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
