Art. 27 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
