Art. 3 — Ministri di culto
I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si intendono i sacerdoti. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
