Art. 5 — Assistenza spirituale ai ricoverati
Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
