Art. 3 — Ministri di culto
I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. I ministri di culto hanno la facolta' di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
