La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~art8 · fonte su Normattiva