Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Art. 29 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-art29 · fonte su Normattiva