Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Art. 20 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese) — Modificazioni e future intese

Le parti sottoporranno a nuovo, esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione; ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Testo vigente dal 13 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-11;449~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola--art20 · fonte su Normattiva